Mediazione e negoziazione assistita: quando e perché
Quando esiste una qualsiasi controversia tra due parti, è possibile risolverla stringendo un accordo in sede privata. In particolare, tra i cosiddetti sistemi di ADR (Alternate Dispute Resolution, ovvero alternative per la risoluzione di dispute) rientrano due sistemi, chiamati mediazione e negoziazione assistita. Si tratta di due modalità diverse che non collidono, ma che anzi possono essere utilizzate in modo complementare, e che vengono applicate in situazioni differenti. Scopriamo insieme di più su questi istituti e sulla posizione della figura dell’avvocato in entrambe le procedure.
La negoziazione assistita
Per negoziazione assistita si intende un accordo (la convenzione di negoziazione) tra le due parti in lite, che si impegnano in sede legale a sciogliere la disputa in modo amichevole. La validità dell’accordo dipende esclusivamente dalla sua conclusione per iscritto, che deve essere raggiunta con l’assistenza di uno o più avvocati. Esistono dei termini ben precisi per l’espletamento di questa procedura, che non possono essere inferiori a un mese né superiori a tre mesi. È possibile, però, prorogate il termine di 30 giorni solo ed esclusivamente se entrambe le parti acconsentono.
Come funziona la negoziazione assistita
Per attivare il processo di negoziazione assistita, è necessario che la parte interessata invii un invito alla controparte tramite il proprio legale. Questo invito deve contenere l’oggetto della controversia e un avviso citante gli art. 96 e 642 c.1 c.p.c. a rispondere entro 30 giorni dalla ricezione. Se ciò non dovesse avvenire, infatti, il giudice potrebbe valutare l’accaduto ai fini delle spese del giudizio. Una volta accettato l’invito, inizierà la negoziazione assistita, il cui esito potrà essere positivo oppure negativo.
Quando è necessaria la mediazione
Per quanto riguarda la mediazione, invece, gli avvocati non sono parti attive della procedura, bensì assistenti delle parti. La mediazione vera e propria, infatti, è affidata al mediatore, ovvero un terzo neutrale che non è presente nella negoziazione assistita.
Questa metodologia ha diritto a vantaggi fiscali che non coprono, invece, gli accordi raggiunti per via della negoziazione assistita. Bisogna ricordare, però, che in alcuni casi è obbligatoria la mediazione: in tali circostanze, nulla vieta alle due parti di scegliere a livello preliminare di avvalersi della negoziazione assistita. Nel caso in cui l’intervento fallisca, si procederà dunque al primo tentativo di risoluzione tramite la mediazione obbligatoria.
Per risolvere una controversia in modo amichevole, insomma, consigliamo di rivolgersi a uno studio specializzato in diritto civile.






